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Unioni civili, analogie e differenze

Unioni civili, analogie e differenze

Unioni civili, analogie e differenze

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016 n.76, introdotta dall’articolo 1 commi 1-35 che regola le unioni civili, simile, ma non uguale al matrimonio, nata per ufficializzare i rapporti affettivi delle persone dello stesso sesso e la convivenza per le persone di sesso opposto.

Unione civile e matrimonio sono due istituti che prevedono il riconoscimento formale davanti alla legge della coppia, caratterizzati da differenze e punti in comune.

La legge disciplina in modo diverso le unioni civili e le convivenze.

Le unioni civili, riguardanti solamente persone dello stesso sesso che per tale motivo in Italia non possono sposarsi, ma desiderano regolamentare la loro unione con un vincolo molto simile a quello matrimoniale.

La convivenza di fatto è aperta a tutti ed esige il riconoscimento di diritti e doveri ben precisi.

Si possono costituire tra due persone che hanno compiuto il 18° anno di età attraverso una dichiarazione di intenti di fronte all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza, in presenza di due testimoni.

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano specifici diritti e doveri l’uno nei confronti dell’altro e a differenza del rito civile gli obblighi sono: l’obbligo reciproco dall’assistenza morale e materiale e l’obbligo alla coabitazione.

Come nel rito civile, anche qui le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie disponibilità economiche e capacità di lavoro, a contribuire ai bisogni della coppia.

Riguardo al cognome sappiamo che nel matrimonio civile la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre nel caso di unione civile possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro.

A differenza di quanto previsto nel matrimonio civile e religioso, chi costituisce un’unione civile non è tenuto a rispettare l’obbligo di fedeltà.

Il regime patrimoniale dell’unione civile consiste nella comunione dei beni, fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale o decidano di optare per la separazione dei beni.

Gli articoli delle unioni civili, letti dall’Ufficiale di Stato civile sono i commi 11 e 12 e citano:

11. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.  Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

12. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

La coppia che desidera costituire un’unione civile deve recarsi all’Ufficio di Stato civile del Comune insieme a due testimoni e dichiarare di fronte all’Ufficiale la volontà di stringere il vincolo: la legge non prevede formule particolari ma basta una semplice manifestazione di intenti da parte di entrambi.

Dopo questa formalità, il documento viene registrato nell’archivio di stato civile e acquista efficacia giuridica.


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